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Ippocrate! Chi era costui?

Ippocrate con mascherina

Ippocrate, chi era costui?” L’imperdonabile tradimento degli Ordini professionali e delle Federazioni medico-sanitarie.

La vita è breve, l’arte vasta, l’occasione fuggevole, l’esperimento malcerto, il giudizio difficile” affermava Ippocrate di Coo nel IV secolo a.C., e nulla appare più efficacemente attuale di questa sintesi.

Il padre della medicina scientifica impallidirebbe, tuttavia oggi, nel vedere come il prezioso giuramento, lasciato in eredità ai posteri, sia diventato una formula di stile, una recita quasi inutile e obsoleta di fronte allo ius superveniens degli omogeneizzati protocolli terapeutici, sanitari, farmacologici, delle linee-guida, del clinical palthway standardizzati, grazie ai quali il medico, dalla sua accezione originaria più nobile, diventa un esecutore amministrativo, processualizzato e deresponsabilizzato.

Che sia la medicina di prossimità, ospedaliera, o integrata la tendenza è conformarsi: l’operatore sanitario, latu sensu inteso, cerca e trova la sua zona di confort, e vi ci si inserisce mollemente, dotato di un manualetto di istruzioni da consultare, anziché di uno stetoscopio per auscultare. Piccoli burocrati crescono, sempre più orgogliosi di raggiungere gli standard prefissati e sempre meno autosufficienti nel gestire il paziente ed esercitare compiutamente e discrezionalmente l’ars medica in scienza e coscienza: chi non aspiri a tale Olimpo, chi tenga in esercizio la propria coscienza critica, è un guastatore, crea disagio, ritardo, e inefficienza.

Così in questi due anni di proclamata pandemia abbiamo assistito alla divisione dei medici buoni dai cattivi, dei diligenti dai disobbedienti, degli operativi dai sospesi.

A seguito dell’introduzione con il decreto legge n.44/2021 (convertito nella legge n.76/2021)1 dell’obbligo vaccinale per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario e della conseguente sanzione-non sanzionedella sospensione per i dissenzienti, in base alle indicazioni fornite dalla FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini, a febbraio 2022 erano 2.254 i medici e gli odontoiatri sospesi per non aver adempiuto all’obbligo vaccinale e in totale quasi trentamila quelli “sotto osservazione”, i cui nominativi sono stati segnalati dall’ultima interrogazione della Piattaforma nazionale digital green certificate, il 6,4% dei 467.800 iscritti agli Albi.2 La normativa pone, infatti, in capo agli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, la verifica automatizzata – attraverso la Piattaforma nazionale del Digital green certificate – del possesso delle certificazioni verdi comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione, comprensiva della dose booster (e delle future).

“Gli Ordini hanno adempiuto subito alle loro responsabilità, anche se questo ha causato un forte aggravio di lavoro per gli uffici e per il personale”3 ha precisato il Presidente FNOMCeO Anelli, che ha ringraziato gli Ordini territoriali per il loro lavoro e sottolineato come si tratti di un grosso onere collegato alla responsabilità propria degli Ordini, quella della tenuta degli Albi. “L’intento non è punitivo – prosegue Anelli – tanto che la sospensione non ha natura disciplinare ma dichiarativa. L’obiettivo è, come afferma la legge, quello di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. Se poi vengono rilevate anche infrazioni deontologiche, come accade, ad esempio, con i sanitari che diffondono messaggi no-vax o non fondati su evidenze scientifiche, in parallelo saranno aperti anche dei procedimenti disciplinari”.

L’attivazione dei procedimenti disciplinari in seno agli Ordini professionali non è mai stata così prolifica: l’esercizio del potere disciplinare nei confronti dei sanitari inscritti agli Albi sembra aver assorbito ogni altra competenza. Come una macchina da guerra, gli Ordini e le Federazioni hanno messo in piedi una vera e propria caccia al disertore, in linea con quanto precisato con orgoglio dal Presidente Anelli, e istituito parallelamente un tribunale dell’inquisizione per i sanitari che diffondano messaggi no-vax o non fondati su evidenze scientifiche.

Con l’etichetta no-vax vengono indicati tutti i sanitari che per i motivi più vari formulino dubbi al riguardo della vaccinazione ad oltranza “senza se e senza ma”, oggetto delle disposizioni governative, e tutto ciò indipendentemente dalle motivazioni. La lettera scarlatta viene apposta, infatti, sia a chi coltivi il principio di precauzione con riferimento a situazioni specifiche riguardo a persone con patologie pregresse, ma non considerate dai protocolli e dalle disposizioni del Ministero della salute4; sia a chi evidenzi che per determinate fasce d’età il rischio connesso al Covid19 sia irrilevante e necessiti un bilanciamento con le conseguenze derivanti dalla somministrazione dei prodotti vaccinali5, sia a chi – con dati statistici alla mano e conferma fornita della propria esperienza professionale – riveli il rovescio della medaglia della campagna vaccinale con esiti avversi superiori a qualsiasi precedente storico6.

Le disposizioni del codice di Deontologia Medica più gettonate nella contestazione alla fonte delle convocazioni dei medici avanti il Presidente protempore e successivamente avanti il Collegio riguardano l’articolo 3 (Doveri generali e competenze del medico)7, l’articolo 5 (Promozione della salute, ambiente e salute globale)8 e i sempre presenti articoli 55 (Informazione sanitaria)9, 56 (Pubblicità̀ informativa sanitaria)10, e 64 (Rapporti con l’Ordine professionale)11.Violazioni contestate spesso in presenza di una sola affermazione, dichiarazione o articolo apparsi sui social o oggetto di interventi in consessi fuori dai circuiti organizzati dai medesimi organi professionali e le relative federazioni.

A nulla vale che lo stesso Codice di Deontologia Medica ponga l’accento sul fatto che l’esercizio professionale del medico sia fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità̀ e che lo stesso debba ispirare la propria attività̀ professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura (art.4); o che il medico fondi l’esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza, aggiornandoli alle conoscenze scientifiche disponibili e mediante una costante verifica e revisione dei propri atti (art.6); o che – addirittura – in relazione ai trattamenti che incidano sulla integrità psico-fisica del paziente egli li possa attuare al solo fine di procurare un concreto beneficio alla salute (art.18). E ancor più si dimentica l’enunciato fondamentale per il quale il medico possa rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto conla propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, salvo che il rifiuto non sia di grave immediato nocumento per la salute della persona (art.22).

Ciò nonostante, non sono ammesse repliche o scusanti quando l’argomento sfiori il tema vaccinale.

Ma da quando i vaccini e i simil derivati hanno assunto una tale intangibilità? Da quando gli Ordini sono divenuti meri organi di controllo atti a creare liste di proscrizione?

Le prove generali, pur potendo vantare radici risalenti, si sono svolte nel triennio 2014-2017, preludendo allo spettacolo a cui oggi stiamo assistendo. Nonostante nel 2014 l’Italia potesse vantare un significativo benessere ed un alto livello di qualità della vita12 e nonostante la diminuzione progressiva delle malattie infettive e diffusive avessero indotto il Ministero della salute ad approvare il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale per il triennio 2012-2014 indicando la possibilità di concertare un percorso operativo che portasse tutte le Regioni, in maniera sincrona, verso il superamento dell’obbligo vaccinale13, sostituendo il criterio della obbligatorietà con quello della raccomandazione, il 26 settembre 2014 l’allora Ministro della salute Beatrice Lorenzin confermava l’assunzione di un impegno per il quale l’Italia avrebbe guidato per i successivi cinque anni le strategie e le campagne vaccinali nel mondo. L’Italia – come è ormai noto – avrebbe assunto il ruolo di capofila delle vaccinazioni mondiali.14 Tutto ciò veniva deciso nell’ambito del Global Health Security Agenda (GHSA).15

Il professor Sergio Pecorelli, allora Presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), precisava: È un importante riconoscimento scientifico e culturale all’Italia, soprattutto in questo momento in cui stanno crescendo atteggiamenti ostili contro i vaccini. Dobbiamo intensificare le campagne informative in Europa, dove sono in crescita fenomeni anti-vaccinazioni. Si tratta di un’operazione che l’Italia intende condurre con il coinvolgimento attivo di tutti gli attori, incluse le Università. Per prevenire la diffusione di malattie da tempo eradicate nei paesi occidentali e che, oltre all’impatto drammatico che hanno su decessi e patologie evitabili, impongono costi rilevanti ai sistemi sanitari”.

Al professor Pecorelli – che di lì a poco si sarebbe dovuto dimettere per conflitto di interessi16 – faceva quindi eco il Ministro Lorenzin: Il tema dei vaccini sarà una delle priorità durante il semestre italiano di Presidenza Europea. Il nostro Paese si trova al centro dell’area mediterranea e le molte crisi internazionali hanno portato a nuovi imponenti flussi migratori. È necessario rafforzare i controlli nei confronti di malattie endemiche riemergenti come polio, tubercolosi, meningite o morbillo”.

I dati dell’Istituto Superiore di Sanità non davano alcun riscontro alle affermazioni del Ministro, ma evidentemente l’euforia da vaccino aveva ormai preso piede. Tralasciando le circostanze e la dovizia di informazioni17 che possono a tutt’oggi documentare come apparisse anacronistico e immotivato un simile impegno, di contro si assistette ad una escalation di proclami e disposizioni volte ad esaltare il ruolo dell’Italia e la conseguente mission globale. Iniziava in contemporanea una massiccia campagna stampa volta a consacrare nell’immaginario collettivo la vaccinazione come rimedio per eccellenza, depositato della migliore medicina moderna, con un impegno capillare atto a coinvolgere gli Atenei, le scuole medie e l’intera società civile.18

Anticipando i tempi, il Ministro Lorenzin firmava, il 16 ottobre 2014 a Bruxelles, l’Accordo di Aggiudicazione Congiunta per l’acquisto di contromisure mediche (vaccini e farmaci antivirali) volte a contrastare gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero19. L’accordo in questione attuava le previsioni dell’articolo 5 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013.

Passaggio obbligato divenivano quindi i medici, sia tramite gli ordini professionali sia individualmente.

Nello stesso anno veniva alla luce il nuovo Codice di Deontologia Medica, che non trovava consenso unanime da parte degli iscritti: l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, in persona del Presidente Roberto Carlo Rossi, nel commentare il ricorso al Tar del Lazio contro il tentativo di FNOMCeO di imporre un nuovo giuramento e il relativo codice deontologico, tuonava: “La decisione è di metodo e di merito. Di metodo, perché, a nostro parere, secondo Legge, la proposta di FNOMCeO, non è vincolante per i 106 Ordini Provinciali. Di merito, perché, come avevamo in precedenza fatto presente e denunciato, assieme ad altri 9 Ordini provinciali rappresentativi di circa 1/5 dei Medici italiani, non condividiamo alcune discutibili innovazioni introdotte nel nuovo testo. Il Consiglio Direttivo ha, di conseguenza, deciso di mantenere il “vecchio” Giuramento professionale ed il “vecchio” Codice Deontologico del 2006″20.

Già il Presidente Rossi aveva definito il nuovo Giuramento: “Inutile, dannoso e pericoloso. In particolare, pericoloso, perché con il nuovo testo, il Medico che si opponesse, agli ordini palesemente sbagliati di un Giudice o di un funzionario amministrativo sarebbe sanzionabile.” E aveva aggiunto: “Il nuovo Codice Deontologico presenta molti punti critici: ad esempio prefigura la figura di un medico che deve adeguarsi a quanto gli impongono politici e funzionari, di un medico che potrebbe essere sottoposto a procedimento disciplinare se la sua assicurazione lo disdetta, di un medico che anche se esprime un’obiezione di coscienza, poi dovrebbe fornire al paziente ogni utile chiarimento per la fruizione della “prestazione”, un assurdo logico, prima che deontologico!”21

Parole che oggi assumono una connotazione emblematica e paradossale considerata la protervia con la quale lo stesso Ordine, rappresentato dal medesimo Presidente, si adopera nel perseguire il professionista che manifesti legittima e motivata ritrosia “nell’adeguarsi a quanto gli impongono politici e funzionari”.

Perseguendo nella direzione ormai assunta, la FNOMCeO nel luglio 2016 si posizionava diligentemente a fianco del suo Ministro pubblicando un Documento sui Vaccini22 che non dava adito a dubbi, in particolare, nel prefiggersi di sollecitare, di fronte al possibile ripetersi di sentenze che stabilissero per giurisprudenza la correlazione tra vaccini e autismo fondate su singole attestazioni mediche, il Ministero della Salute e le autorità competenti a presentarsi in giudizio, in collaborazione con il Pubblico Ministero, e ad impugnare siffatti provvedimenti con effetto immediato fin dal primo grado di giudizio (punto 12); e precisando che salvo casi specifici, quali ad esempio alcuni stati di deficit immunitario, il medico non potesse sconsigliare un intervento vaccinale. Il consiglio di non vaccinarsi nelle restanti condizioni,in particolare se fornito al pubblico con qualsiasi mezzo, avrebbe costituito infrazione deontologica.

Preparato adeguatamente il terreno, il 31 luglio 2017 veniva definitivamente approvata la legge n.119 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, che prevedeva l’introduzione di ulteriori obblighi vaccinali, oltre ai quattro storicamente obbligatori, portando a dieci le vaccinazioni previste in età pediatrica23.

Nessuno studio scientifico era stato svolto in relazione al fatto di somministrare ai bambini contemporaneamente e in margini di tempo brevi anche sei vaccini simultaneamente.24

Per consolidare i risultati raggiunti, il Ministro Lorenzin sottoscriveva il 18 dicembre 2017 un Protocollo di intesa con la Federazione Nazionale Stampa Italiana25 al fine di collaborare “per l’organizzazione di incontri formativi di FPC specificamente dedicati alla informazione sui temi della salute e contraddistinti da approcci innovativi volti alla promozione di una informazione corretta” che incrementasse “le conoscenze e le consapevolezze dei cittadini in tema di tutela della salute, con particolare riferimento alle buone pratiche ed alla ricerca coerente delle fonti informative”(art.1).

Gli obiettivi prefissati dai corsi formativi erano quelli di fornire ai giornalisti conoscenze in ambito sanitario provenienti da fonte istituzionale autorevole e indipendente, al fine di fornire ai cittadini un’informazione corretta e scientificamente validata, contrastando il fenomeno della disinformazione e delle fake news circolanti (art.2). Le parti, peraltro, si rendevano garanti reciprocamente che il personale destinato allo svolgimento delle attività oggetto dell’accordo avrebbero mantenuto, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto attenesse alle informazioni sui prodotti da diffondere (art.9). E, ça va sans dire, i corsi di formazione sarebbero stati resi disponibili a tutti i giornalisti italiani in completa gratuità.

L’11 gennaio del 2018, a coronare lo stringente rapporto tra Ministero della salute e Ordini professionali, veniva promulgata la legge n.3 Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché’ disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, che tra le disposizioni più rilevanti prevedeva una riqualificazione degli Ordini e delle Federazioni precisando tra l’altro che gli stessi:

– sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale;

– sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;

– assicurano un adeguato sistema di informazione sull’attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n.33.26

Veniva quindi ufficialmente dichiarata la sussidiarietà degli Ordini e delle Federazioni allo Stato, consacrando definitivamente la funzione dei medesimi come mera cassa di risonanza del Ministero della salute e degli enti istituzionali satellite, abdicando ad ogni funzione di contrasto nell’ottica di tutela dei medici stessi e della collettività in generale.

Questi passaggi – ripresi in maniera essenziale- spiegano come nel corso degli anni successivi e più recentemente con la vicenda Covid 19, gli Ordini e le Federazioni abbiano mantenuto una perfetta sudditanza nei confronti delle indicazioni, delle raccomandazioni, dei protocolli emanati dal Ministero della salute, e abbiano interpretato nel modo più restrittivo le disposizioni normative emanate dal Governo. Ciò, anche e nonostante l’evoluzione delle evidenze scientifiche che via via oggi stanno smentendo i capisaldi della narrativa pandemica in ordine alla utilità dei c.d. vaccini, all’inesistenza di terapie alternative, all’esiguità degli effetti collaterali, alla necessità di vaccinare i guariti.

Gli Ordini e le Federazioni hanno tradito la loro vocazione di tutela, per l’orgoglioso ruolo di organo sussidiario dello Stato, inebriati dal potere disciplinare e si sono resi ciechi alle vessazioni subite dai loro iscritti e – conseguentemente- dai rispettivi pazienti (o cittadini, come preferibilmente vengono definiti dal rinnovato Codice Deontologico).

Ma ciò che è più grave, si sono rivelati più realisti del re.

In tema di cure domiciliari, le famigerate Linee guida contenute nella circolare per la Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS- CoV-227 del 30 novembre 2020, ormai tristemente note per aver raccomandato il mero utilizzo del paracetamolo mantenendo una vigile attesa28, venivano aggiornate solo il 26 aprile 202129 in conseguenza del polverone sollevato dall’ordinanza del Tar Lazio30 che riconosceva il diritto/dovere dei medici ricorrenti – avente giuridica rilevanza sia in sede civile che penale – di prescrivere i farmaci che essi ritenessero più opportuni secondo scienza e coscienza, e sostenendo che tale diritto/dovere non potesse essere compresso nell’ottica di una attesa potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente sia – sebbene sotto altri profili- per i medici stessi. Infatti, pur venendone temperati gli effetti dall’ordinanza del Consiglio di Stato, pubblicata il 23 aprile 202131, lo stesso non si poteva esimere dall’ammettere che la nota AIFA non pregiudicava l’autonomia dei medici nella prescrizione, pur non venendo meno l’operatività delle Linee guida “tali da fornire un ausilio (ancorché non vincolante) a tale spazio di autonomia prescrittiva, comunque garantito”.

Ancor più recisamente il Tar Lazio si pronunciava con la sentenza n. 419 del 15 gennaio 2022 sulle Linee guida aggiornate, ma ancora limitate ai criteri confermati e definiti di una vigilante attesa e la somministrazione successiva di FANS e paracetamolo; annullava le stesse riscontrando nelle medesime un’illegittima limitazione dell’autonomia prescrittiva dei medici, imponendo loro il rispetto di una serie di divieti. Ancora una volta, nelle more del giudizio così introdotto, l’AIFA provvedeva a pubblicare due successivi aggiornamenti delle raccomandazioni, segnatamente il 4 ottobre 2021 e il 14 dicembre 2021, ma tali aggiornamenti non sono stati oggetto di cognizione nell’ambito del giudizio da parte del Tribunale, che forse aveva capito l’antifona.

Il Consiglio di Stato32, tuttavia, su ricorso del Ministero, il 9 febbraio di quest’anno ha cercato la quadra con alchimie a dir poco acrobatiche, e con una prolusione di argomentazioni apologetiche nei confronti del Ministero e dell’Aifa, riuscendo a dire contemporaneamente che il medico è libero in teoria ma non lo è di fatto.

È libero nella misura in cui le censurate linee guida costituirebbero mere esimenti in caso di eventi sfavorevoli ed è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità̀ circa l’esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità̀ e del titolo specialistico acquisito. Le raccomandazioni sono in primo luogo espressione della funzione regolatoria dell’AIFA33 e la conseguente circolare ministeriale, che non istituisce divieti e precetti, farebbe riferimento, piuttosto a «indicazioni di gestione clinica», recando solo la definizione di condizioni per le quali le evidenze di letteratura consentono di stimare l’efficacia di un farmaco raccomandandone o meno l’utilizzo, così da non realizzare alcuna interferenza con l’autonomia prescrittiva del medico. L’uso off label di farmaci autorizzati per determinate indicazioni terapeutiche è consentito al medico sotto la sua diretta responsabilità̀ e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, qualora il medico ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o modalità di somministrazione, e purché́ tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale34. Nel caso di specie, l’atto annullato per il Consiglio di Stato non avrebbe imposto divieti o limitazioni all’utilizzo di farmaci, bensì̀ si sarebbe limitato ad indicare, con raccomandazioni e linee di indirizzo basate sulle migliori evidenze di letteratura disponibili, i vari percorsi terapeutici, a seconda del ricorrere di specifiche condizioni.

Quindi, per il Consiglio di Stato le raccomandazioni riferite alla gestione farmacologica dei casi lievi di Covid19 – a tutt’oggi – non contengono prescrizioni vincolanti per i medici e non hanno un effetto precettivo cogente: la circolare contestata rappresenterebbe un documento riassuntivo ed indicativo delle migliori pratiche della scienza in costante evoluzione. E ancora: “ben è libero il singolo medico, nell’esercizio della propria autonomia professionale, ma anche nella consapevolezza della propria responsabilità̀, di prescrivere i farmaci che ritenga più appropriati alla specificità del caso, in rapporto al singolo paziente, sulla base delle evidenze scientifiche acquisite” e la cura “non è una entità̀ astratta, metafisica, calata dall’alto e imposta al singolo paziente, anche a mezzo di raccomandazioni e Linee guida, dallo Stato o dalle istituzioni sanitarie”.

Allo stesso tempo – secondo la richiamata pronuncia – il medico non è libero nella misura in cui la prescrizione di farmaci non previsti o, addirittura, non raccomandati dalle Linee guida non possa fondarsi su un’opinione personale del medico, priva evidentemente di basi scientifiche e di evidenze cliniche, o su suggestioni e improvvisazioni del momento, alimentati da disinformazione o, addirittura, da un atteggiamento di sospetto nei confronti delle cure “ufficiali”: non è possibile nemmeno nella fase emergenziale, il venir meno al «principio di doverosa cautela nella validazione e somministrazione di nuovi farmaci» 35 o nell’impiego di farmaci già̀ autorizzati per altre indicazioni terapeutiche nella terapia contro il nuovo virus.

In estrema sintesi, il medico è libero e può agire secondo scienza e coscienza, ma la sua opinione (informata) e la sua esperienza clinica (verificata) mancherebbero di attendibilità̀ scientifica, non potendosi legittimamente accordare preferenza al dato empirico rispetto a quello scientifico posto a base della valutazione tecnico- discrezionale dell’Autorità̀ regolatoria.

Orbene, se questo è quando indicato dal Consiglio di Stato, da parte degli Ordini e delle Federazioni se ne è fatta una lettura restrittiva, ritenendo arbitrariamente e illegittimamente vincolanti le linee guida e sottoponendo a procedimento disciplinare i medici che con coraggio hanno sapientemente curato i pazienti con esiti estremamente positivi, fuoriuscendo dal circuito del palliativo pregiudizievole, e che in scienza e coscienza hanno esercitato compiutamente l’ars medica facendo appello alle loro conoscenze ed esperienza con farmaci noti e tradizionali.

Analogamente è avvenuto in tema di sospensioni e ripresa dell’attività da parte dei medici guariti. Anche qui la scelta è stata la più mortificante e pregiudizievole per i medici – anche sospesi – interpretando in modo restrittivo il combinato disposto delle norme legislative e delle circolari ministeriali, e consentendo loro solo una breve periodo di tregua post covid (90 giorni) prima di ritornare a imporre la vaccinazione. A fronte di ordinanze cautelari “controcorrente”, in particolare del Tar Lombardia,36 che hanno ritenuto che per i professionisti sanitari non vaccinatisi, aventi contratto l’infezione da SARS-CoV-2, sia applicabile il termine semestrale di differimento della vaccinazione obbligatoria individuato nella circolare ministeriale n. 32884 del 21 luglio 2021 in luogo di quello trimestrale di cui alla circolare ministeriale n. 8284 del 3 marzo 2021, gli Ordini e le Federazioni si sono dovuti rivolgere a “mamma Ministero” perché fornisse loro copertura37, chiedendo un intervento in via d’urgenza dato l’altissimo numero di diffide e ricorsi pervenuti “a cascata” su tutto il territorio nazionale “che hanno di fatto bloccato le procedure di verifica demandate agli Ordini delle professioni sanitarie e reso la posizione dettata da Codesto Ufficio di Gabinetto difficilmente sostenibile sotto il profilo giuridico ed economico”. Nella medesima comunicazione i presidenti degli Ordini e delle Federazioni non fanno mistero di reputare non condivisibile l’interpretazione dei TAR sotto molteplici aspetti, e di voler “evitare un’intollerabile applicazione eterogenea dei termini di differimento della vaccinazione obbligatoria”. Anche in questo caso, non vi è alcun interesse a coltivare una interpretazione più favorevole ai medici, peraltro offerta su di un piatto d’argento dalla magistratura, ma l’esatto contrario.

Ma ancor più scandaloso si rivela il silenzio recente in relazione alle disposizioni introdotte con il decreto legge del 21.3.2022 n. 21 Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini e su indicazione della circolare del Ministero della salute del 3 marzo 202238 (quale tempestività!) grazie alle quali le Amministrazioni sanitarie possono procede all’emissione di avviso pubblico per il conferimento di incarichi (a tempo determinato, libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa) a sanitari di cittadinanza ucraina a condizioni privilegiate, precluse ai sanitari italiani. Le condizioni prevedono (art.34) che i titoli e le qualifiche possano essere autocertificate, e di godere di una corsia preferenziale che li esonera dalla sottoposizione all’obbligo vaccinale: viene solo raccomandato di offrire la vaccinazione, con buona pace dei principi di precauzione e degli obblighi imposti a i sanitari italiani che sono stati sacrificati sull’altare della salute pubblica, rinunciando alternativamente al lavoro o alla salute (il primo per non sottoposizione all’obbligo vaccinale, la seconda per il motivo contrario), in una forma di discriminazione domestica inversa e in spregio all’art.3 della Costituzione.

Con ciò il tradimento della vocazione di tutela è divenuto irreversibile e pone seri dubbi per il futuro della professione medica.

Nelle ultime settimane alcune voci si stanno dissociando dalla deriva generale, recuperando il proprio ruolo all’interno degli Ordini professionali, e ponendo sotto critica gli aspetti più salienti del regime legislativo e disciplinare imposto, evidenziando incongruenze applicative delle norme e possibili profili di grave responsabilità civile e penale per le condotte poste in essere. Sono argomentazioni fondate in punto di diritto che a breve troveranno occasioni e luoghi ove farsi ascoltare: sarà il redde rationem auspicato da tempo?

Le vecchie abitudini anche se cattive, turbano meno delle cose nuove e inconsuete. Tuttavia, talvolta è necessario cambiare, passando gradualmente alle cose inconsuete.” – Ippocrate di Coo.

1 Art. 4 Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44 – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76.

2 https://portale.fnomceo.it/obbligo-vaccinale-2254-medici-sospesi-quasi-30mila-sotto-osservazione/

3 https://portale.fnomceo.it/fnomceo-1913-medici-sospesi-per-mancata-vaccinazione/

4 Dal 7 febbraio 2022, la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 viene rilasciata esclusivamente in formato digitale (con QR code per la verifica tramite sistemi automatizzati). Le condizioni patologiche o fisiologiche che permettono il rilascio dell’esenzione temporanea sono esclusivamente quelle indicate dalla Circolare del Ministero della Salute.

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null

5 In relazione ai minori, ad esempio, per valutare i rischi della somministrazione dei prodotti vaccinali nel loro complesso risulta maggiormente esaustivo il Rapporto n.8 che evidenzia come alla data del 26/08/2021 nella fascia di età compresa fra 12 e 19 anni, siano pervenute 838 segnalazioni di sospetto evento avverso. Gli eventi avversi che vengono considerati non gravi riguardano febbre e stanchezza/astenia, seguite dalle patologie del sistema nervoso, prevalentemente cefalea e parestesie, dalle patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo, per la maggior parte dolore muscoloscheletrico e dalle patologie gastrointestinali, in genere nausea, vomito e diarrea. Nel caso dei giovani, si sono segnalate principalmente per i maschi di età inferiore ai 30 anni casi di miocardite e pericardite già dall’11 giugno 2021. Il 76,5% delle segnalazioni è stato inserito come non grave, il 23,4% come grave.

(https://www.aifa.gov.it/-/vaccini-covid-19-aggiornamento-sulla-valutazione-in-corso-dei-casi-di-miocardite-e-pericardite; https://www.aifa.gov.it/-/vaccini-a-mrna-anti-covid-19-comirnaty-e-spikevax-rischio-di-miocardite-e-di-pericardite)

6 Nello specifico, la somministrazione dei vaccini a mRNA è stata associata ad un’aumentata frequenza di infiammazioni cardiache (miocarditi e pericarditi), sindromi autoimmuni (Guillain-Barrè, epatite autoimmune, tiroiditi, riacutizzazioni di artrite reumatoide), disturbi della coagulazione (come la porpora trombotica trombocitopenica), riacutizzazioni di infezioni pregresse (herpes zoster).V. EudraVigilance (https://www.adrreports.eu/en/index.html)

7 Art. 3 – Doveri generali e competenze del medico

Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità̀ della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.

Al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, il medico esercita attività̀ basate sulle competenze, specifiche ed esclusive, previste negli obiettivi formativi degli Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, integrate e ampliate dallo sviluppo delle conoscenze in medicina, delle abilità tecniche e non tecniche connesse alla pratica professionale, delle innovazioni organizzative e gestionali in sanità, dell’insegnamento e della ricerca.

La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità̀.

Tali attività̀, legittimate dall’abilitazione dello Stato e dall’iscrizione agli Ordini professionali nei rispettivi Albi, sono altresì̀ definite dal Codice.

8 Art. 5 – Promozione della salute, ambiente e salute globale

Il medico, nel considerare l’ambiente di vita e di lavoro e i livelli di istruzione e di equità̀ sociale quali determinanti fondamentali della salute individuale e collettiva, collabora all’attuazione di idonee politiche educative, di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze alla salute e promuove l’adozione di stili di vita salubri, informando sui principali fattori di rischio.

Il medico, sulla base delle conoscenze disponibili, si adopera per una pertinente comunicazione sull’esposizione e sulla vulnerabilità̀ a fattori di rischio ambientale e favorisce un utilizzo appropriato delle risorse naturali, per un ecosistema equilibrato e vivibile anche dalle future generazioni.

9 Art. 55 – Informazione sanitaria

Il medico promuove e attua un’informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell’interesse generale.

Il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell’attività̀ di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicità̀ diretta o indiretta della propria attività̀ professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

10 Art. 56 Pubblicità̀ informativa sanitaria

La pubblicità̀ informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e le specializzazioni, l’attività̀ professionale, le caratteristiche del servizio offerto e l’onorario relativo alle prestazioni.

La pubblicità̀ informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere veritiera, corretta e funzionale all’oggetto dell’informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria.

È consentita la pubblicità̀ sanitaria comparativa delle prestazioni mediche e odontoiatriche solo in presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità̀ scientifica che ne consentano confronto non ingannevole.

Il medico non diffonde notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare attese infondate e speranze illusorie.

Spetta all’Ordine professionale competente per territorio la potestà̀ di verificare la rispondenza della pubblicità̀ informativa sanitaria alle regole deontologiche del presente Codice e prendere i necessari provvedimenti.

11 Art. 64 Rapporti con l’Ordine professionale

Il medico deve collaborare con il proprio Ordine nell’espletamento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dall’ordinamento.

Il medico comunica all’Ordine tutti gli elementi costitutivi dell’anagrafica, compresi le specializzazioni e i titoli conseguiti, per la compilazione e la tenuta degli Albi, degli elenchi e dei registri e per l’attività̀ di verifica prevista dall’ordinamento.

Il medico comunica tempestivamente all’Ordine il cambio di residenza, il trasferimento in altra provincia della sua attività̀, la modifica della sua condizione di esercizio ovvero la cessazione dell’attività̀.

Il medico comunica all’Ordine le eventuali infrazioni alle regole di reciproco rispetto, di corretta collaborazione tra colleghi e di salvaguardia delle specifiche competenze.

I Presidenti delle rispettive Commissioni di Albo, nell’ambito delle loro funzioni di vigilanza deontologica, possono convocare i colleghi iscritti in altra sede ma esercenti la professione nella provincia di loro competenza, informando l’Ordine di appartenenza al quale competono le eventuali valutazioni disciplinari. Il medico eletto negli organi istituzionali dell’Ordine svolge le specifiche funzioni con diligenza, imparzialità̀, prudenza e riservatezza.

12 https://www.osservatoriosullasalute.it/osservasalute/rapporto-osservasalute-2014

13 Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale triennio 2012-2014 https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1721_allegato.pdf 

14 https://www.aifa.gov.it/-/l-italia-capofila-per-le-strategie-vaccinali-a-livello-mondiale

15 https://ghsagenda.org; https://www.hhs.gov/about/agencies/oga/index.html

16 https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-12-17/aifa-si-dimette-pecorelli-063643.shtml?uuid=ACgsECvB

17 Si tralascia volutamente in questa sede altresì tutta la copiosa documentazione e gli approfondimenti che evidenziano la congerie di conflitti di interessi tra ruoli istituzionali nazionali, posizioni di responsabilità in capo ai principali organismi internazionali, case farmaceutiche e finanziamenti trasversali presenti all’epoca e caratterizzanti tutta la realizzazione della Global Health Security Agenda (Ghsa).

18 Dichiarazioni del Professor Sergio Pecorelli: https://www.aifa.gov.it/-/l-italia-capofila-per-le-strategie-vaccinali-a-livello-mondiale

19 https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=null&id=4387

20https://www.omceomi.it/news/dettaglio/2014/10/14/l-omceomi-ricorre-al-tar-del-lazio-contro-la-fnomceo-sul-nuovo-codice-deontologico

21 https://www.omceomi.it/docs/default-source/newsletter/rassegna-stampa-omceomi.pdf?sfvrsn=0

22 https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/import/201801/156001_documento_sui_vaccini_fnomceo_8_luglio_2016-1.pdf

23 La legge di conversione, legge 31 luglio 2017, n. 119, è intervenuta su diverse disposizioni, rimodulando la disciplina originaria, ma lasciandone inalterato l’impianto complessivo. Inizialmente l’art. 1, comma 1 del decreto-legge n.73/2017 prevedeva dodici vaccinazioni obbligatorie: oltre alle quattro storicamente obbligatorie (contro difterite, tetano, poliomielite ed epatite B), quelle contro pertosse, Hib, meningococco di tipo B e C, morbillo, rosolia, parotite e varicella. In sede di conversione vengono ridotte a dieci escludendo quelle contro il meningococco.

24 L’entrata in vigore della Legge c.d. Lorenzin indusse la Regione Veneto a sollevare dubbi di costituzionalità della medesima. La vicenda si concluse con la pronuncia della nota sentenza della Corte Costituzionale n.5/2018 estensore Cartabia, attuale Ministro della Giustizia.

25 https://www.fnsi.it/upload/9b/9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3/194acd8b30975fa62e8ee8e765d9a0dc.pdf

26 Il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n.33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

27 Tale circolare conteneva un espresso rinvio alla nota dell’Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA, recante Principi di gestione dei casi covid 19 nel setting domiciliare e comprendente «raccomandazioni sul trattamento farmacologico domiciliare dei casi lievi e una panoramica generale delle linee di indirizzo AIFA sulle principali categorie di farmaci utilizzabili in questo setting»:

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=77456&parte=1%20&serie=null

28 Le Linee Guida contenute nella circolare Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2 del 30.11.2020 pacificamente vietavano di utilizzare tutti i farmaci tradizionali a cui i medici “reietti” sono ricorsi e che successivamente si sono confermati idonei alla terapia domiciliare; questo il tenore della comunicazione:

  • non utilizzare routinariamente corticosteroidi;
  • non utilizzare eparina. L’uso di tale farmaco è indicato solo nei soggetti immobilizzati per l’infezione in atto;
  • non utilizzare antibiotici. Il loro eventuale uso è da riservare solo in presenza di sintomatologia febbrile persistente per oltre 72 ore o ogni qualvolta in cui il quadro clinico ponga il fondato sospetto di una sovrapposizione batterica, o, infine, quando l’infezione batterica è dimostrata da un esame microbiologico;
  • non utilizzare idrossiclorochina la cui efficacia non è stata confermata in nessuno degli studi clinici controllati fino ad ora condotti;
  • non somministrare farmaci mediante aerosol se in isolamento con altri conviventi per il rischio di diffusione del virus nell’ambiente.

29 Tale aggiornamento è stato curato da un Gruppo di Lavoro (tra i cui componenti figurano rappresentanti istituzionali, professionali e del mondo scientifico e, in particolare, anche un rappresentante dei Medici di Medicina generale – MMG), appositamente costituito dalla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria e dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero.

https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui- farmaciutilizzabili-per-il-trattamento-della-malattia-covid19

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=80056&parte=1%20&serie=null

30 https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6239942.pdf, i ricorrenti avevano proposto ricorso al Tar Lazio avverso la circolare del 30.11.2020 nonché́ avverso la nota dell’AIFA in essa recepita, iscritto al R.G. n. 1557/2020. Il giudizio è stato definito dalla sentenza n.8995 del 2021 del medesimo Tribunale, che ne ha statuito l’improcedibilità̀ per sopravvenuta carenza di interesse, motivata dalla sopravvenienza della successiva circolare del 26 aprile 2021.

31 https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato344332.pdf

32 https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato5915535.pdf

33 dell’art. 48, commi 3 e 5, del d. lgs. n. 269 del 2003

34 Cfr. C. Cost. ordinanza n. 7097 dell’11 dicembre 2020 ai §§ 23-23.4.

35 Corte cost., 10 dicembre 2014, n. 274, nel noto caso Stamina.

36 Cfr. Ordinanze TAR Lombardia, Milano, nn.: 607/2022, Reg. ric. 736/2022; 608/2022 Reg. ric. n. 00771/2022; 609/2022 Reg. ric. n. 00776/2022; ordinanza TAR Brescia n. 359/2022, Reg. ric. 337/2022.

37 Comunicazione al Capo dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute il 7 giugno 2022, avente oggetto:termini di differimento della vaccinazione obbligatoria anti SARS-CoV-2 per i professionisti sanitari mai vaccinatisi che abbiano contratto l’infezione da SARS-CoV-2 – Ordinanze cautelari TAR Lombardia, Milano, https://cdn.onb.it/2022/06/Nota-al-Ministero-della-salute-su-termini-di-differimento-della-vaccinazione-obbligatoria-anti-SARS-CoV-2.pdf

38 https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=86063&parte=1%20&serie=null